TRUFFA AI DANNI DELL'INPS PER MANCATA CORRESPONSIONE INDENNITA' MALATTIA AL LAVORATORE

Con sentenza n. 4494 del 2 febbraio 2012, la seconda sezione penale della Cassazione ha affermato che commette il delitto di tentata truffa aggravata in danno dell'Inps (comma 1, n.1, articolo 640 c.p.)

e non il reato di falsità in registrazione o denuncia obbligatoria, colui che abbia dichiarato, falsamente, nelle denunzie contributive mensili inviate all'Inps, di avere corrisposto ad un dipendente l'indennità di malattia, procurandosi così l'ingiusto profitto della somma indebitamente conguagliata, con relativo danno per l'Ente, senza che abbia rilevanza il fatto che successivamente l'indennità sia stata poi corrisposta